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Art. 50 AI Act: trasparenza per chatbot e contenuti generati

Gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 dell'AI Act: dichiarare il chatbot, marcare i contenuti generati, informare su biometria ed emozioni. Cosa fare in pratica sul sito.

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 dell'AI Act, insieme al regime sanzionatorio. È la parte del Regolamento che tocca il maggior numero di imprese italiane, perché riguarda strumenti ormai ordinari: un chatbot sul sito, un'immagine generata per una campagna, un testo prodotto con un assistente.

La buona notizia sta nella natura degli adempimenti: sono dichiarativi. Restano fuori certificazioni e organismi notificati: serve che le persone sappiano con cosa hanno a che fare.

Che cosa significa per voi

  • Avete un chatbot o un assistente sul sito — va dichiarato prima dello scambio.
  • Pubblicate immagini o video generati — vanno resi riconoscibili.
  • Usate l'AI per i testi — l'obbligo dipende da cosa pubblicate e per chi.

Le quattro situazioni dell'articolo 50

Situazione Chi deve informare Che cosa serve
Interazione con un sistema di AI Chi mette a disposizione il sistema La persona lo sa prima di cominciare, salvo quando è ovvio dal contesto
Contenuti sintetici generati o manipolati Il fornitore del sistema Marcatura leggibile dalla macchina: filigrana, metadati o equivalente
Deepfake e contenuti che sembrano reali Chi li pubblica Dichiarazione visibile che il contenuto è generato o manipolato
Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica Chi usa il sistema Informativa alle persone esposte, prima dell'uso
Testi pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse generale Chi li pubblica Dichiarazione, con l'eccezione dei contenuti sottoposti a revisione umana e assunti come propri

L'ultima riga è quella che genera più domande, e merita una lettura attenta: l'obbligo nasce per i contenuti che informano il pubblico su questioni di interesse generale. La descrizione di un prodotto, una scheda tecnica o un'email commerciale seguono altre regole, prima fra tutte la riconoscibilità del messaggio pubblicitario.

Il chatbot: come si dichiara

L'adempimento si risolve con una riga, a patto che compaia prima dello scambio e resti leggibile.

  • Nell'intestazione della finestra: «Assistente automatico», accanto al nome.
  • Nel primo messaggio: una frase che dichiara la natura del sistema e indica come arrivare a una persona.
  • Nel passaggio all'operatore: quando la conversazione cambia interlocutore, conviene dirlo, perché l'utente regola di conseguenza le proprie domande.

Tre errori ricorrenti: la dichiarazione nascosta nelle condizioni d'uso, il nome proprio dato all'assistente senza altra indicazione — «Giulia risponde subito» — e l'avviso che compare soltanto dopo la prima risposta.

I contenuti generati: due livelli di marcatura

Livello Chi se ne occupa Esempio
Leggibile dalla macchina Il fornitore del sistema generativo Filigrana digitale o metadati inseriti nel file
Visibile alla persona Chi pubblica il contenuto Dicitura accanto all'immagine o nel video

Per un'impresa che usa strumenti di terze parti il primo livello arriva dal fornitore, e il compito pratico è conservarlo: molte catene di pubblicazione — ridimensionamento, conversione di formato, caricamento su una piattaforma — cancellano i metadati senza avvisare. Conviene verificarlo una volta sul proprio flusso di lavoro.

Il secondo livello è una scelta di redazione: una dicitura breve accanto all'immagine, oppure nella didascalia. Il tema dal lato pubblicitario, con le conseguenze sulla riconoscibilità del messaggio, lo trattiamo in pubblicità e intelligenza artificiale.

Le eccezioni previste

Il Regolamento esclude dall'obbligo alcuni casi, e conoscerli evita dichiarazioni inutili che affollano le pagine.

  • Funzioni di assistenza standard alla modifica, che lasciano sostanzialmente invariati i dati forniti: correttori, ritocchi minori, strumenti di editing ordinario.
  • Situazioni in cui l'interazione è evidente dal contesto, per una persona ragionevolmente informata.
  • Usi autorizzati dalla legge per finalità di accertamento e repressione dei reati, con le garanzie previste.
  • Contenuti sottoposti a revisione umana con responsabilità editoriale assunta, per la parte relativa ai testi informativi.

Il calendario che resta davanti

Data Cosa accade
2 agosto 2026 Obblighi di trasparenza e sanzioni in vigore
2 dicembre 2026 Marcatura tecnica richiesta anche ai sistemi già sul mercato, più due nuove pratiche vietate
2 dicembre 2027 Sistemi ad alto rischio dell'Allegato III, rinviati dal regolamento di luglio 2026
2 agosto 2028 Alto rischio integrato in prodotti già regolati

Il quadro completo, con il percorso per scaglioni e la posizione italiana, sta in AI Act: cos'è e cosa cambia.

Il quadro italiano

La Legge 132/2025 affianca al Regolamento europeo le regole nazionali: la vigilanza di mercato spetta all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, mentre AgID segue la promozione dell'innovazione e la notifica degli organismi. La stessa legge chiede ai professionisti di dichiarare l'uso dell'AI nei servizi resi ai clienti e ai datori di lavoro di informare chi lavora quando l'AI entra nella gestione del personale.

Per uno studio professionale questo significa una riga nel preventivo o nell'incarico; per un'azienda, una nota nelle istruzioni interne.

Cosa fare questa settimana

  1. Elencate gli strumenti di AI in uso: chat sul sito, generatori di testi e immagini, raccomandazioni nell'e-commerce, strumenti dei fornitori.
  2. Sistemate il chatbot: dichiarazione nell'intestazione e nel primo messaggio, con il passaggio all'operatore indicato.
  3. Decidete la dicitura per i contenuti generati e scrivetela nelle istruzioni di redazione, così resta coerente.
  4. Verificate la catena di pubblicazione: controllate che la marcatura dei file sopravviva a ridimensionamenti e conversioni.
  5. Annotate le scelte in un registro breve: strumento, finalità, fornitore, dichiarazione adottata. È il documento che serve se qualcuno chiede conto.

Errori che vediamo spesso

  • Avviso nelle condizioni d'uso invece che nella finestra di chat.
  • Immagini generate pubblicate senza dicitura in campagne che mostrano persone o luoghi dall'aspetto reale.
  • Metadati persi nel passaggio dal generatore al sito, con la marcatura automatica che sparisce.
  • Dichiarazioni ovunque, anche dove il Regolamento prevede eccezioni: affollano le pagine e abituano a ignorarle.
  • Registro assente, cioè l'unica prova delle scelte fatte.

Quando conviene farsi aiutare

La mappatura degli strumenti e le dichiarazioni si fanno in pochi giorni, e per molte PMI finisce lì. Il nostro lavoro comincia dalla verifica preliminare gratuita: guardiamo quali strumenti usate e vi diciamo per iscritto quali obblighi vi riguardano, in tre giorni lavorativi. Da lì seguono le dichiarazioni sul sito, la marcatura dei contenuti, il registro dei sistemi e le istruzioni per chi pubblica. Il percorso sta nella pagina conformità AI Act.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 50 e art. 99
  • Regolamento (UE) 2026/1744, rinvio dell'applicazione per i sistemi ad alto rischio
  • Legge 23 settembre 2025, n. 132, disposizioni nazionali in materia di intelligenza artificiale
  • Commissione europea, orientamenti sull'applicazione degli obblighi di trasparenza

Verificato il 18.08.2026.