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Legge Stanca: cosa prevede e chi deve rispettarla

Legge Stanca e D.Lgs. 82/2022: chi è obbligato all'accessibilità digitale in Italia, da quando, quali criteri tecnici valgono e come si verifica un sito.

La Legge Stanca è la Legge 4/2004, la norma italiana sull'accessibilità digitale. Nata per la pubblica amministrazione, è stata estesa alle imprese private dal D.Lgs. 82/2022, che recepisce la direttiva europea sull'accessibilità: dal 28 giugno 2025 determinati servizi rivolti ai consumatori devono essere accessibili, secondo criteri tecnici definiti.

Che cosa significa per voi

  • Vendete online — il commercio elettronico rientra nel perimetro dei servizi interessati.
  • Siete una microimpresa — restate fuori dall'obbligo, e l'accessibilità resta una scelta che allarga il pubblico.
  • Lavorate con la pubblica amministrazione — i requisiti valgono anche per i fornitori di servizi digitali, secondo il contratto.

Chi è obbligato

Soggetto Situazione
Pubbliche amministrazioni Obbligate dalla Legge 4/2004, con requisiti estesi negli anni
Operatori economici sopra soglia Obbligati dal 28 giugno 2025 per i servizi compresi nel perimetro
Microimprese Escluse dall'obbligo per i servizi rivolti ai consumatori
Fornitori della PA Vincolati dai requisiti previsti nei contratti pubblici

Il perimetro dei servizi comprende, fra gli altri, il commercio elettronico, i servizi bancari per i consumatori, il trasporto passeggeri, i libri elettronici e alcuni servizi di comunicazione. La verifica va fatta caso per caso: l'attività, il tipo di servizio e la dimensione dell'impresa decidono insieme.

Che cosa chiede, in concreto

Il riferimento tecnico è la norma europea EN 301 549, che per il web richiama le linee guida WCAG di livello AA. Tradotto in pratica, un sito conforme rispetta almeno questi punti.

  • Uso completo da tastiera, senza trappole in cui il focus resta bloccato.
  • Contrasto sufficiente fra testo e sfondo, e testo ridimensionabile.
  • Struttura semantica corretta: titoli in ordine, elenchi veri, tabelle con intestazioni.
  • Testi alternativi per le immagini che portano informazione.
  • Moduli comprensibili, con etichette associate ed errori spiegati a parole.
  • Contenuti multimediali con sottotitoli e alternative testuali.
  • Comportamenti prevedibili, senza movimenti automatici che impediscono la lettura.

La lista completa dei criteri, con il modo pratico di verificarli, è in requisiti tecnici di accessibilità.

La dichiarazione di accessibilità

Per i soggetti tenuti, la dichiarazione è un documento pubblico che descrive lo stato del sito: cosa è conforme, cosa lo è parzialmente, quali contenuti restano inaccessibili e perché, come segnalare un problema. Si redige secondo il modello previsto e si aggiorna periodicamente, oltre che dopo modifiche rilevanti.

È anche uno strumento utile: dichiarare con onestà un percorso in corso vale più di una conformità affermata e smentita dalla prima verifica.

Come si verifica un sito

Servono tre livelli, e il primo da solo copre una parte del quadro.

  1. Controlli automatici. Rilevano una parte dei problemi — contrasto, testi alternativi mancanti, struttura — in pochi minuti.
  2. Prove manuali. Navigazione completa da tastiera, uso con lettore di schermo, ingrandimento, controllo dei moduli e dei messaggi di errore.
  3. Prove con persone reali. Il livello che scopre ciò che gli altri due lasciano passare.

Il percorso pratico lo abbiamo descritto in test di accessibilità del sito.

Adeguare o rifare

Situazione del sito Strada consigliata
Struttura solida, problemi puntuali Adeguamento mirato sui criteri mancanti
Tema datato, difetti diffusi Adeguamento del tema, con verifica successiva
Piattaforma obsoleta, impossibile da aggiornare Rifacimento, con accessibilità nel progetto
Sito nuovo in progettazione Requisiti inseriti fin dall'inizio, costo quasi nullo

L'ultima riga è quella che conta di più: inserire l'accessibilità in fase di progetto costa poco, mentre recuperarla a posteriori richiede lavoro su contenuti, modelli e componenti. Il criterio per decidere fra adeguare e rifare lo abbiamo raccontato in restyling: quando conviene.

Errori che vediamo spesso

  • Sovrapposizioni automatiche vendute come soluzione completa: coprono una parte dei criteri e lasciano fuori il resto.
  • Contrasto deciso dal gusto invece che dalla misura.
  • Immagini decorative con testo alternativo inutile, che affolla la lettura.
  • Moduli con errori segnalati solo dal colore, illeggibili per chi distingue male le tinte.
  • Video senza sottotitoli, che escludono anche chi guarda senza audio.
  • Dichiarazione copiata da un altro sito, con dati riferiti a un altro progetto.

Checklist rapida

  • Perimetro verificato: il servizio rientra fra quelli interessati?
  • Dimensione dell'impresa verificata rispetto alla soglia
  • Controlli automatici eseguiti su un campione di pagine
  • Navigazione completa da tastiera provata
  • Moduli e messaggi di errore verificati
  • Contenuti multimediali con sottotitoli e alternative
  • Dichiarazione di accessibilità redatta e pubblicata, dove dovuta
  • Responsabile interno individuato per gli aggiornamenti

Quando conviene farsi aiutare

La verifica preliminare, quella che dice se l'obbligo vi riguarda, si fa in poche ore. Ha senso chiedere aiuto per l'audit completo sui criteri, per l'adeguamento tecnico e per la dichiarazione, soprattutto quando il sito è un negozio online con molti modelli di pagina. È il lavoro che descriviamo nella pagina accessibilità web.

Fonti

  • Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca)
  • D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, recepimento della direttiva (UE) 2019/882
  • Norma europea EN 301 549 e linee guida WCAG del W3C
  • AgID, linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici e modello di dichiarazione

Verificato il 21.09.2026.